L’enciclopedia Treccani definisce il fenomeno del Revenge Porn come <<Diffusione nella Rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, che di solito è una donna, da parte di individui che intendono così denigrare l’ex partner>>.

Si tratta di foto e/o video hard amatoriali, poi diffusi  a seguito della fine di una relazione, spesso per vendetta. È il gioco del possesso, e della soggezione, perché “se non mi appartieni più non potrai neanche più appartenere completamente a te stessa”. 

Con l’avvento di Internet e dei social media l’attenzione si è progressivamente spostata dalla “persona fisica” alla “persona digitale”, spesso disincarnandola e facendola coincidere con i dati che la riguardano e che vengono immessi quotidianamente in Rete, più o meno consapevolmente. È così che progressivamente si è avvertita l’esigenza di tutelare la nostra “vita online”. 

Uno dei temi sicuramente più dibattuti è quello riguardante la Privacy, e in particolare l’uso che si fa dei Dati Personali degli utenti del Web. Tra le violazioni più gravi e diffuse rientra proprio il “Revenge Porn”.

Il fenomeno del Revenge Porn può connettersi al Sexting, l’invio di immagini sessualmente esplicite tramite Internet, oppure all’utilizzo illecito di spy-cam installate in luoghi di intimità, quali bagni o spogliatoi.

La mancanza di consenso del soggetto ritratto è il perno attorno a cui sussiste l’abuso. 

Le conseguenze di questa pratica sono spesso psicologicamente devastanti per chi le subisce: il giudizio della gente, pieno di biasimo e riprovazione, e la gogna mediatica conducono alla vergogna e, peggio, all’isolamento. La mentalità misogina di chi attribuisce colpe alla vittima perché “ingenua”, “poco attenta” o “irresponsabile” alimenta l’immagine di una donna che non è più -soggetto-, ma -oggetto- sessuale, alla mercé dell’uomo che esercita un controllo su di lei.

Recentemente è venuto alle luci della ribalta uno dei Network più grandi di Revenge Porn: Telegram. Attraverso questa piattaforma di messagistica online, infatti, migliaia di utenti scambiano tra loro quotidianamente ed indisturbatamente materiale pornografico o, peggio, pedopornografico, poi commentato dai membri del canale. In alcuni casi sarebbero stati pubblicati anche dati sensibili, quali nome e cognome, numeri telefonici, indirizzi, profili social, informazioni sulla professione lavorativa.

La necessità di forme di tutela di natura giuridica si è fatta inderogabile: il primo paese a dotarsi di una legislazione contro il Revenge Porn è stata la Repubblica delle Filippine, con l’Anti-Photo and Video Voyeurism Act (2009), seguita dagli Stati Uniti dove in ben 48 Stati il Revenge Porn è considerato reato (tra cui Alaska, California, Florida, Kansas, New York, Washington).

In Inghilterra il Revenge Porn è punito con pena fino a due anni di reclusione già dal 2015, mentre la Francia, a partire dal 2016, si è dotata di una legge in materia con un emendamento alla legge di contrasto al cyber-crimine, congiunto poi nell’art. 226-2-1 c.p. In Germania, invece, è stata data nel 2017 una risposta, seppur poco significativa, con la previsione di sanzioni esclusivamente civili attraverso una repressiva legge sul copyright.

E in Italia?

Il 17 luglio 2019 il Parlamento ha approvato una legge chiamata in gergo Codice Rosso, che include disposizioni modificative del codice penale a tutela delle donne vittime di violenza.

In particolare, la legge in questione, con l’art. 612-ter c.p., introduce il Revenge Porn come nuova fattispecie delittuosa. Le sanzioni previste includono la pena di reclusione da uno a sei anni e una multa da 5 a 15 mila euro. La pena è aumentata se i fatti sono stati commessi dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona legata sentimentalmente alla vittima e aumentata da un terzo alla metà se in danno di persona in stato di gravidanza o in condizione di inferiorità psichica o fisica. 

Affinché scatti la punibilità è sufficiente la diffusione di materiale senza consenso di contenuti “destinati a rimanere privati”: alla base del fatto vi è la violazione della fiducia da parte di una persona su cui la vittima aveva riposto pieno affidamento. L’onere della prova è a carico del soggetto attivo del reato, che dovrà provare di avere pienamente ottenuto il consenso, espresso ed esente da vizi, libero, non indotto con violenza, dolo o in errore e prestato, altresì, con consapevolezza.

La responsabilità dei Provider

Un ulteriore interessante e controverso profilo, connesso al fenomeno del Revenge Porn, verte sulla responsabilità del provider: gli “Isp” (Internet Service Provider) sono aziende che offrono servizi Internet, in particolare di connessione, trasmissione o altro tipo relativi alla stessa Rete Internet. 

La tendenza generale promossa è quella per cui i provider sono generalmente esenti da responsabilità per illeciti commessi attraverso i propri servizi, a patto che non intervengano in alcun modo sul contenuto o sullo svolgimento delle operazioni illecite. Un controllo ex ante sui contenuti, infatti, risulterebbe non soltanto un onere eccessivo in capo ai provider ma anche lesione del diritto alla libertà di informazione e comunicazione e del principio di neutralità della rete.

Piccoli passi sono stati progressivamente fatti e l’adozione del Codice Rosso sembra essere una svolta incisiva: ci aspettiamo significative applicazioni e forme di tutela crescenti, affinché maturi la consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dell’integrità umana anche in Rete.

 

Beatrice  Di Bella