Generazione Y: statuto

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1. È costituita un’Associazione culturale con la denominazione di Generazione Ypsilon (il cui acronimo utilizzato per la promozione delle attività sociali è anche GY e/o Generazione Y), con sede legale domiciliata presso il luogo di residenza del Rappresentante Legale pro tempore indicato nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. L’Associazione svolge l’attività di seguito descritta e persegue lo scopo che viene così enunciato. Generazione Ypsilon è un Movimento valoriale, giovanile, ricreativo, formativo, culturale, apartitico, aconfessionale, libero e indipendente, ha natura socio-politica e accoglie tutti gli individui che condividono gli scopi statutari, senza il vincolo della tessera d’iscrizione, si fonda sul volontariato, è auto-finanziato ed è senza scopo di lucro. GY si ispira ai principi costituzionali di democrazia e di eguaglianza, ai valori della vita, della pace, della libertà e persegue gli obiettivi della legalità, della giustizia e del benessere sociale.

Art. 2 – Natura, Profilo giuridico, Scopi e finalità

2.1. Il profilo giuridico dell’Associazione si conforma alle norme previste dal codice civile di cui al Titolo I Capo III, exartt. 36 e ss. c.c., nonché a quelle in cui si sostanzia il presente statuto.

2.2. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo, non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili. Scopo dell’Associazione è quello di favorire la diffusione della cultura giovanile in ogni sua forma espressiva, con particolare riguardo all’inserimento della stessa nel tessuto sociale e culturale del territorio in cui opera; ampliare i canali di collegamento tra giovani ed istituzioni, essendo luogo di confronto e approfondimento delle esigenze emergenti nel territorio. A tal fine, per perseguire le suddette finalità, l’Associazione potrà:

a) Organizzare e/o partecipare a convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali, conferenze ed eventi di intrattenimento in generale;

b) Pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di giornate di studio e seminari, materiali audio e video;

c) Svolgere attività di confronto e collegamento con altre realtà associative del territorio;

d) Concorrere, contribuire a promuovere ed attivare forme di democrazia e di partecipazione, soprattutto mediante l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie digitali idonee a realizzare nuove e più efficaci forme di e-Democracy;

e) Organizzare progetti, programmi, attività a larga partecipazione per promuovere una comunicazione innovativa, interattiva anche mediante campagne di opinione online su problemi d’interesse generale e locale;

f) Promuovere e svolgere attività culturali, sociali, di volontario, di studio, di approfondimento, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni;

g) Intervenire, quale parte attiva della società civile e/o in rappresentanza degli associati, presso le Istituzioni e gli organi competenti, per presentare proposte, proteste e iniziative,  nonché a difesa dei diritti degli individui, promuovendo ogni utile ed adeguato strumento per segnalare disservizi, irregolarità e abusi a danno della collettività degli utenti/cittadini, presentando dossier, relazioni e progetti per richiedere un diretto intervento degli organi istituzionali competenti e sensibilizzare l’opinione pubblica.

2.3. L’Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e all’estero, mediante l’utilizzo di apposite sedi sociali, opportunamente istituite dal Consiglio Direttivo in qualsiasi luogo del territorio nazionale ed estero per il raggiungimento dei propri fini e obiettivi sociali.

Art. 3 – Attività

3.1. L’Associazione potrà assumere tutte quelle iniziative che riterrà utili per il perseguimento dei suoi scopi e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei fini statutari e delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale, nel rispetto delle legge e dei principi fondamentali dell’ordinamento. Per le finalità indicate l’Associazione può, a titolo esemplificativo:

a) Promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale;

b) Realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediale;

c) Organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;

d) Stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

e) Amministrare e gestire beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

f) Stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, anche per l’affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e/o strumentali al perseguimento degli scopi previsti dal presente statuto;

g) Acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti inerenti all’attività svolta;

h) Istituire in Italia e all’estero sedi e/o filiali della Associazione;

i) Sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione atti a realizzare un graduale processo di alfabetizzazione informatica e progressiva rimozione del digital divide;

l) Formare gruppi di esperti in grado di operare nei vari settori dell’Information Tecnology;

m) Pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;

n) Realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione, quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale, qualsiasi strumento si ritenga necessario);

o) Organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e delle potenzialità culturali per stimolare l’elaborazione originale di idee, istanze e proposte volte al perseguimento del bene comune;

p) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l’Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti in materia.

3.2. L’Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4 – Soggetti aderenti

4.1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche e tutte gli Enti liberamente costituiti nel rispetto della disciplina codicistica: movimenti, fondazioni, comitati, cooperative, gruppi, associazioni, circoli che perseguano fini non contrari alla legge, che definiscano con chiarezza i propri scopi nel campo politico, sociale, culturale, ambientale, umanitario e assistenziale, nel rispetto delle norme previste in materia (art. 12 e ss. c.c.; art. 36 e ss. c.c.). In tal caso, soggetti in esame mantengono la propria autonomia, responsabilità e resta fermo il perseguimento degli scopi previsti dai loro specifici statuti, contestualmente agli impegni e agli scopi generali sanciti dal presente statuto, previa libera, volontaria e consapevole adesione all’Associazione Generazione Ypsilon.

Art. 5 – Soci

5.1. Possono diventare soci coloro che, letto e approvato il presente statuto, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano interessati a dare il loro contributo per la realizzazione delle finalità dell’Associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle modalità e delle indicazioni stabilite mediante appositi regolamenti per consentire la corretta identificazione della persona del socio.

5.2. I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività sociali. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo del versamento  entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, il socio decadrà automaticamente. La quota sociale è intrasferibile, salvo i casi di trasferimento mortis causa, e non è in alcun modo rivalutabile. Tutti i soci hanno diritto al recesso dall’Associazione, senza che questo comporti per essi alcun onere.

5.3. L’Associazione si compone dei Soci promotori-fondatori, dei Soci ordinari, dei Soci onorari e dei Simpatizzanti. Questi ultimi possono partecipare alle attività sociali senza alcun vincolo di adesione mediante compilazione della tessera di iscrizione e non hanno diritto di voto in assemblea.

5.4. Tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo e compongono l’Assemblea, salve le limitazioni previste per lo status di Simpatizzante.

Art. 6 – Patrimonio

6.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) quote annuali di iscrizione

b) beni mobili e immobili eventualmente di proprietà dell’Associazione;

c) contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti (nazionali, esteri ed internazionali), elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio e coprire le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività sociali nel perseguimento delle finalità istituzionali regolate dal presente statuto;

d) oblazioni volontarie elargite da privati, persone giuridiche o enti;

e) proventi per attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;

g) ogni altro tipo di entrate.

6.2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e qualora vengano definite dall’Associazione, da eventuali contributi straordinari determinati nel loro ammontare. Le donazioni sono accettate dall’Associazione, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

6.3. Il patrimonio dell’Associazione è impiegato esclusivamente per assicurare il corretto funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

6.4. Prima del 15 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo. L’esercizio sociale si chiude ogni anno mediante la predisposizione di rendicontazione a cura dal Consiglio Diretto.

6.5. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1992, n. 662 ai sensi dell’art. 21 c.c. e dell’art. 2 LR 28/96. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

7.1. Gli organi dell’Associazione sono:

– Il Presidente;

– Il Vice Presidente;

– Il Segretario;

-Il Tesoriere;

– Il Consiglio Direttivo;

– L’Assemblea dei Soci;

– Il Comitato dei Garanti.

7.2. Le cariche assunte negli organi dell’Associazione di cui al presente articolo si intendono espletate a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Ai soci compete soltanto il rimborso delle spese regolarmente documentate in relazione allo svolgimento di mansioni previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Presidente

8.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali, sottoscrive tutte gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione e può aprire e chiudere conti correnti postali e/o bancari, nonché procedere agli incassi con firma libera e disgiunta. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente (in caso di giustificato impedimento di quest’ultimo dal consigliere più anziano).

8.2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti per una durata di 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 9 – Vice Presidente

9.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti per una durata di 2 anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 – Segretario

10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti  per una durata di 2 anni ed è rieleggibile. Il Segretario coordina la materiale preparazione dei programmi delle attività dell’Associazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Il Segretario redige i verbali delle decisioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Altri poteri potranno essergli delegati direttamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tesoriere

11.1. Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell’Associazione. Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell’Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

12.1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero massimo di 15 consiglieri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere riconfermati nella carica. Per la prima volta la determinazione dei membri, la loro nomina e l’attribuzione delle relative cariche sociali vengono effettuate nell’atto costitutivo.

12.2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere: tutti gli incarichi hanno la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti, salvo espressa revoca su richiesta della maggioranza dei componenti.

12.3. Le cariche elettive non sono retribuite.

12.4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci, di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi associativi e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

12.5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

a) Fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, mediante definizione delle modalità di responsabilità e controllo dell’esecuzione stessa;

b) Proporre all’Assemblea dei Soci il programma annuale delle attività;

c) Assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il corretto funzionamento dell’Associazione, anche munendo dei necessari poteri il Presidente;

d) Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea dei Soci;

e) Ricevere le domande di ammissione dei nuovi Soci e, dopo averle istruite, di sottoporle alla prima Assemblea utile dei Soci; nonché decidere sul conferimento della qualità di Socio onorario;

f) Determinare l’ammontare delle quote sociali annuali a carico dei Soci ordinari;

g) Decidere sugli investimenti patrimoniali e sull’utilizzazione dei proventi eventualmente derivanti da attività commerciali e produttive;

h) Decidere sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

i) Stabilire i regolamenti per lo svolgimento dei rapporti con i soci e con i terzi e le relative norme e modalità;

l) Decidere su casi di espulsione, radiazione ed esclusione dei soci che siano incorsi nelle violazioni delle regole sociali.

12.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre membri.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

13.1. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e precisamente nel primo semestre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo e per deliberare sul rendiconto finanziario. L’Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione per deliberare su tutti gi argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.

13.2. L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea delibera sulle materie di seguito elencate:

1) in seduta ordinaria:

– discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica

generale in relazione agli scopi istituzionali;

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– nomina e nuovi Soci e delibera sull’esclusione;

2) in seduta straordinaria:

– delibera le modifiche dello Statuto;

– delibera lo scioglimento dell’Associazione.

13.3. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto e deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. Le delibere in esame sono valide se adottate con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

13.4. Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto. E’ ammessa la rappresentanza per delega di un massimo di tre Soci.

13.5. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può svolgersi lo stesso giorno della prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

13.6. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con un numero di voti favorevoli pari a 2/3 dei Soci; in seconda convocazione con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei soci.

Art. 14 – Elezione e Decadenza

14.1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Alla scadenza vanno rinnovate entro il termine di tre mesi.

14.2. Tutti I membri che compongono la struttura organizzativa dell’Associazione decadono per dimissione dalla carica e per scadenza del mandato.

14.3. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;

b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.

14.4. In ogni caso, il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato ai beni appartenenti all’Associazione e ad ogni altro Socio.

Art. 15 – Il Comitato dei Garanti

15.1. É un organo di vigilanza che può essere facoltativamente nominato per verificare il rispetto dei principi generali dell’Associazione e dei suoi scopi statutari. È composto da 5 persone di comprovate qualità morali, elette dall’assemblea dei soci. Il Comitato dei Garanti ha il compito di comporre eventuali controversie tra gli aderenti e adottare i conseguenti provvedimenti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 16 – Logo

16.1. Il logo dell’Associazione Generazione Ypsilon può essere utilizzato previa autorizzazione del Comitato Direttivo, per eventuali attività, anche a carattere politico-elettorale, da tutti i soggetti aderenti al movimento. Il Consiglio Direttivo, contestualmente, ha facoltà di valutare di volta in volta l’opportunità di apportare modifiche al logo stesso in presenza di esigenze diverse.

Art. 17 – Durata e scioglimento dell’Associazione

17.1. La durata dell’Associazione è illimitata.

17.2. Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto nel rispetto delle norme vigenti e della disciplina codicistica. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Clausola di rinvio

18.1. Per quanto non previsto dal presente statuti si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.